Art. 27
Capo V

Art. 27

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In vigore dal 24 dic 1944
II presente decreto entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella gazzetta Ufficiale del Regno. Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato. Dato a Roma, addì 23 novembre 1944 UMBERTO DI SAVOIA Bonomi - Tupini Visto, il Guardasigilli: Tupini Registrato alla Corte dei conti, addì 20 dicembre 1944 Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 81. - Petia
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