Art. 20
Capo IV

Art. 20

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In vigore dal 24 dic 1944
L'avviso della convocazione dell'assemblea preveduto dall' deve essere altresì affisso nelle sale di udienza del tribunale e della pretura almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'assemblea.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1944-11-23;382#art-20