Capo I
Art. 7
In vigore dal 24 dic 1944
Il Consiglio provvede all'amministrazione dei beni spettanti all'ordine o collegio e propone all'approvazione dell'assemblea il conto consuntivo ed il bilancio preventivo.
Il Consiglio può, entro i limiti strettamente necessari a coprire le spese dell'ordine o collegio, stabilire una tassa annuale, una tassa per l'iscrizione nel registro dei praticanti e per l'iscrizione nell'albo, nonché una tassa per il rilascio di certificati e dei pareri per la liquidazione degli onorari.
Ferma rimanendo l'efficacia delle norme che impongono contributi a favore di enti previdenziali di categoria, nessun pagamento, oltre quelli previsti da questo decreto, può essere imposto o riscosso per l'esercizio della professione a carico degli iscritti nell'albo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1944-11-23;382#art-7