Capo I
Art. 8
In vigore dal 24 dic 1944
Il Consiglio può essere sciolto quando non sia in grado di funzionare regolarmente.
In caso di scioglimento le funzioni del Consiglio sono affidate ad un commissario straordinario fino alla nomina del nuovo Consiglio, che deve avere luogo entro novanta giorni dallo scioglimento del precedente.
Lo scioglimento del Consiglio e la nomina del commissario sono disposti con decreto del Ministro per la grazia e giustizia, sentito il parere della Commissione centrale.
Il commissario ha facoltà di nominare un comitato di non meno di due e di non più di sei componenti da scegliersi fra gli iscritti nell'albo, che lo coadiuva, nell'esercizio delle funzioni predette.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1944-11-23;382#art-8