Capo I

Art. 1

In vigore dal 15 feb 2018
UMBERTO DI SAVOIA PRINCIPE DI PIEMONTE LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO In virtù dell'autorità a Noi delegata; Visto l' decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151; Visti i Regi decreti-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B, e 29 maggio 1944, n. 141; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la grazia e la giustizia; Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: . Le funzioni relative alla custodia dell'albo e quelle disciplinari per le professioni di ingegnere, di architetto,... di professionista in economia e commercio, di attuario, di agronomo, di ragioniere, di geometra, di perito agrario e di perito industriale sono devolute per ciascuna professione ad un Consiglio dell'ordine o collegio, a termini dell' del R. decreto-legge 24 gennaio 1924, n. 103. Il Consiglio è formato: di cinque componenti, se gli iscritti nell'albo non superano i cento; di sette se superano i cento, e non i cinquecento; di nove, se superano i cinquecento, ma non i millecinquecento; di quindici, se superano i millecinquecento.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1944-11-23;382#art-1

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