Capo I
Art. 1
1 / 27In vigore dal 15 feb 2018
UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO
In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto l' decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visti i Regi decreti-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B, e 29 maggio 1944, n. 141;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la grazia e la giustizia;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
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Le funzioni relative alla custodia dell'albo e quelle disciplinari per le professioni di ingegnere, di architetto,... di professionista in economia e commercio, di attuario, di agronomo, di ragioniere, di geometra, di perito agrario e di perito industriale sono devolute per ciascuna professione ad un Consiglio dell'ordine o collegio, a termini dell' del R. decreto-legge 24 gennaio 1924, n. 103. Il Consiglio è formato: di cinque componenti, se gli iscritti nell'albo non superano i cento; di sette se superano i cento, e non i cinquecento; di nove, se superano i cinquecento, ma non i millecinquecento; di quindici, se superano i millecinquecento.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1944-11-23;382#art-1