Art. 10
Capo II

Art. 10

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In vigore dal 24 dic 1944
Le Commissioni centrali per le professioni indicate dall' sono costituite presso il Ministero di grazia e giustizia e sono formate di undici componenti eletti dai Consigli della rispettiva professione. La Commissione centrale è formata di un numero di componenti pari a quello dei Consigli quando il numero dei Consigli stessi è inferiore a undici.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1944-11-23;382#art-10