Art. 5

In vigore dal 31 ott 1944
In seno al Consiglio è costituita, con decreto del Ministro, una Giunta composta del vice presidente, che la presiede, e di dodici membri scelti dal Ministro tra i consiglieri. La Giunta si pronuncia sulle questioni che il Ministro ritenga, per motivi di urgenza, di sottoporre al suo esame. Per la validità delle deliberazioni della Giunta si richiede la presenza di almeno sette componenti.
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