Art. 2

In vigore dal 31 ott 1944
I consiglieri sono nominati con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, durauto in carica tre anni e possono essere confermati. I consiglieri che cessano durante il triennio sono sostituiti per la restante parte del triennio da consiglieri eletti o nominati con le stesse forme dei consiglieri cessati. I consiglieri non possono essere chiamati a far parte di Commissioni giudicatrici dei concorsi a cattedre di insegnamento universitario o degli esami di abilitazione alla libera docenza.
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Art. 2 Nuovo ordinamento del Consiglio superiore della pubblica istruzione. — Testo vigente | Portale Normativo