Art. 3

In vigore dal 31 ott 1944
Il Consiglio superiore, quando il Ministro non lo presieda di persona, è presieduto da un vice presidente, nominato dal Ministro fra i consiglieri. Il Consiglio si aduna in sessione ordinaria due volte all'anno; in sessione straordinaria ogni volto che il Ministro lo ritenga opportuno. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio si richiede la presenza di almeno due terzi dei consiglieri.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1944-09-07;272#art-3

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