Art. 8

In vigore dal 31 ott 1944
Le funzioni di segretario del Consiglio superiore, della Giunta e della Corte di disciplina sono disimpegnate da un funzionario di gruppo A, dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1944-09-07;272#art-8

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