Art. 7
In vigore dal 31 ott 1944
In seno al Consiglio superiore è costituita, con decreto del Ministro per la pubblica, istruzione, una Corte di disciplina per i procedimenti disciplinari a carico, dei professori universitari e dei liberi docenti.
La Corte è composta dal vice presidente del Consiglio, che la presiede, e da otto membri, eletti nel proprio seno dal Consiglio medesimo.
Per la validità delle decisioni della Corte di disciplina si richiede la presenza di almeno cinque componenti.
Davanti alla Corte interviene come relatore un rappresentante del Ministro per la pubblica istruzione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1944-09-07;272#art-7