Art. 10

In vigore dal 22 dic 1946
Nella prima applicazione del presente del decreto i ventisette membri del Consiglio superiore menzionati nel secondo comma dell' sono scelti direttamente dal Ministro per la pubblica istruzione nella proporzione ivi stabilita per i vari gruppi di Facoltà e gradualmente, in relazione al progressivo ritorno delle Università sotto la giurisdizione del Governo Italiano. Essi designeranno con analogo criterio, di gradualità, gli altri nove membri a norma del comma secondo dell'. Il Consiglio superiore costituito in base al precedente comma resterà in funzione sino sei mesi dopo la cessazione della guerra.

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 15 ottobre 1946, n. 373 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "In deroga a quanto stabilito dall'art. 10 del decreto legislativo luogotenenziale 7 settembre 1944, n. 272, il Consiglio superiore della pubblica istruzione, cosi' come e' attualmente composto, durera' in carica fino a nuova disposizione e, comunque, non oltre il 16 ottobre 1947".

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urn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1944-09-07;272#art-10

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Art. 10 Nuovo ordinamento del Consiglio superiore della pubblica istruzione. — Testo vigente | Portale Normativo