Art. 1

In vigore dal 12 lug 1947
UMBERTO DI SAVOIA PRINCIPE DI PIEMONTE LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO In virtù dell'autorità a Noi delegata; Veduto il R. decreto-legge 21 settembre 1938, n. 1673, e il R. decreto-legge 10 gennaio 1939, n. 173, convertito, con modificazioni, nella legge 1° giugno 1939, n. 929; Veduto l' del R. decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1070; Veduto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B; Veduto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151; Veduto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro; Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: . Il Consiglio superiore della pubblica istruzione è composto di trentasei membri, oltre il Ministro che lo presiede. Dei suddetti membri venticinque sono eletti dalle Facoltà universitarie fra i professori che appartengano o abbiano appartenuto ai ruoli delle Università e degli Istituii universitari, e precisamente: quattro sono eletti dalle Facoltà di giurisprudenza e di scienze politiche; quattro dalle Facoltà di lettere e filosofia e di magistero e dall'Istituto universitario orientale di Napoli; quattro dalle Facoltà di medicina e chirurgia e di farmacia; quattro dalle Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali e di chimica industriale; tre dalle Facoltà di economia e commercio e di scienze statistiche, demografiche e attuariali e dall'Istituto universitario navale di Napoli; quattro dalle Facoltà di ingegneria, di ingegneria mineraria e di architettura; due dalle Facoltà di agraria e di medicina veterinaria. Due altri membri sono scelti dal Ministro tra i liberi docenti, su designazione dell'associazione professionale di categoria ove questa sia costituita. Gli altri nove membri sono designati, a maggioranza di voti, dai suddetti ventisette, fra persone di alti meriti scientifici o di chiara rinomanza nel campo degli studi, che non facciano o non abbiano fatto parte del corpo insegnante universitario di ruolo, e dei quali almeno tre siano competenti per le tre branche dell'istruzione elementare, dell'istruzione media classica, scientifica e magistrale e dell'istruzione media tecnica.

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 30 giugno 1947, n. 602 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il Consiglio superiore della pubblica istruzione e' composto di 46 membri, oltre il Ministro che lo presiede, ed e' diviso in tre Sezioni: la 1a per l'istruzione Superiore, la 2a per l'istruzione media, classica, scientifica, magistrale e tecnica professionale e la 3ª per l'istruzione elementare".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1944-09-07;272#art-1

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