Art. 4

In vigore dal 31 ott 1944
II Consiglio si pronuncia sugli argomenti ad esso deferiti dalla legge e su ogni altra questione di carattere scientifico o didattico che il Ministro ritenga di-, sottoporre al suo esame. Esso inoltre ha facoltà di riferire al Ministro sulle condizioni generali del pubblico insegnamento.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1944-09-07;272#art-4

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Art. 4 Nuovo ordinamento del Consiglio superiore della pubblica istruzione. — Testo vigente | Portale Normativo