Art. 2
2 / 11In vigore dal 31 ott 1944
I consiglieri sono nominati con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, durauto in carica tre anni e possono essere confermati. I consiglieri che cessano durante il triennio sono sostituiti per la restante parte del triennio da consiglieri eletti o nominati con le stesse forme dei consiglieri cessati.
I consiglieri non possono essere chiamati a far parte di Commissioni giudicatrici dei concorsi a cattedre di insegnamento universitario o degli esami di abilitazione alla libera docenza.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1944-09-07;272#art-2