Allegato›Sez. II
Art. 54
Ritenute sugli interessi e sui proventi dei titoli atipici (articoli 5, 6, comma 1, 7, comma 1, 8, 9, 11, commi 1 e 2, e 11-bis decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649)
In vigore dal 20 dic 2025
Ritenute sugli interessi e sui proventi dei titoli atipici
(, comma 1, 7, comma 1, 8, 9, 11, commi 1 e 2, e 11-bis decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649)
1. I soggetti indicati nell', comma 1, che hanno emesso titoli o certificati di massa, diversi dalle azioni, obbligazioni e titoli similari, nonché dai titoli o certificati rappresentativi delle quote di partecipazione in organismi d'investimento collettivo del risparmio operano una ritenuta del 26 per cento, con obbligo di rivalsa, sui proventi di ogni genere corrisposti ai possessori, compresa la differenza tra la somma pagata agli stessi possessori, o il valore dei beni loro attribuiti alla scadenza, e il prezzo di emissione. Se i proventi sono corrisposti da altri soggetti per conto degli emittenti, la ritenuta è operata da essi. La ritenuta deve essere operata anche quando gli emittenti o i soggetti incaricati riacquistano dai possessori i titoli o certificati o li negoziano per loro conto, corrispondendone il prezzo; in tal caso la ritenuta da applicare in sede di rimborso o di successiva negoziazione dei titoli o certificati è determinata al netto di quella già operata.
2. La ritenuta prevista nel comma 1 è applicata a titolo di acconto nei confronti di:
a) imprenditori individuali, qualora i titoli o i certificati da
cui i proventi derivano sono relativi all'impresa ai sensi
dell' del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
b) società in nome collettivo, in accomandita semplice ed
equiparate di cui all' del citato testo unico delle
imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986;
c) società ed enti di cui all', comma 1, lettere a) e b), del citato testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 e
stabili organizzazioni nel territorio dello Stato delle società
e degli enti di cui al predetto , comma 1, lettera
d). La predetta ritenuta è applicata a titolo d'imposta nei
confronti dei soggetti esenti dall'imposta sul reddito delle società e in ogni altro caso.
3. I soggetti che corrispondono i proventi devono versare le ritenute entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui le ritenute sono state operate.
4. Se i titoli o i certificati di cui al comma 1 sono a emissione continuativa o comunque non hanno una scadenza predeterminata, i soggetti emittenti o, se diversi, quelli incaricati del pagamento dei proventi, del riacquisto o della negoziazione dei titoli o certificati fermo quanto disposto dai commi 1, 2 e 3, devono versare entro il 31 marzo di ciascun anno, a titolo di anticipazione delle relative ritenute, un importo risultante dall'applicazione di una aliquota pari al 9 per cento, sulla differenza tra il valore complessivo, al 31 dicembre dell'anno precedente, dei titoli o dei certificati non ancora rimborsati alla stessa data, esclusi quelli emessi in tale anno, e il valore complessivo preso a base del precedente versamento annuale, diminuito della quota corrispondente ai titoli o certificati rimborsati e aumentato del valore, secondo il prezzo di emissione, di quelli emessi nell'anno precedente; il primo versamento deve essere effettuato entro il 31 marzo del secondo anno successivo a quello in cui ha avuto inizio l'emissione dei titoli o certificati, con riguardo al loro maggiore valore rispetto al prezzo di emissione. Se al 31 dicembre di un anno il valore dei titoli o dei certificati risulta diminuito, l'ammontare della differenza è computato in diminuzione ai fini del versamento relativo all'anno successivo. All'atto del rimborso dei titoli o dei certificati la differenza da assoggettare a ritenuta a norma dei commi 1 e 2 è determinata al netto della corrispondente quota dei versamenti annuali eseguiti successivamente all'emissione dei titoli o dei certificati rimborsati; se l'ammontare della quota stessa risulta superiore a quello della ritenuta, spetta il rimborso dell'eccedenza.
5. Ai fini della disciplina stabilita dal comma 4 i soggetti emittenti o, se diversi, quelli incaricati del pagamento dei proventi, del riacquisto o della negoziazione dei titoli o certificati devono presentare la dichiarazione ai sensi dell' del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, anche se non vi è stata corresponsione di proventi. Altri adempimenti e modalità di attuazione della disciplina di cui al comma 4 possono essere stabiliti con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale.
6. Per i titoli e i certificati di cui al comma 1 emessi da soggetti non residenti nel territorio dello Stato e collocati nel territorio stesso la ritenuta è operata dai soggetti residenti che intervengono nella riscossione dei proventi, nel riacquisto o nella negoziazione dei titoli o certificati; essi provvedono anche al versamento delle ritenute operate e alla presentazione della dichiarazione indicata nello stesso comma 1. Non sono soggetti a ritenuta i proventi percepiti da società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate di cui all' del citato testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, nonché dalle società ed enti di cui all', comma 1, lettere a) e b), del predetto testo unico e stabili organizzazioni nel territorio dello Stato delle società e degli enti di cui al predetto , comma 1, lettera d). Nell'ipotesi di titoli o certificati a emissione continuativa o comunque senza scadenza predeterminata gli stessi soggetti devono eseguire il versamento annuale previsto nel comma 4 e provvedere agli adempimenti stabiliti nel comma 5 con riferimento al valore complessivo dei titoli collocati nel territorio dello Stato e alle operazioni ivi effettuate.
7. I titoli e i certificati di cui ai commi 1 e 4 devono recare l'indicazione del prezzo di emissione.
8. I soggetti emittenti o, se diversi, quelli incaricati del pagamento dei proventi, o del riacquisto o negoziazione dei titoli o certificati, devono annotare giornalmente in un apposito registro tenuto e numerato a norma dell' del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le operazioni di emissione, rimborso, riacquisto e negoziazione dei titoli o certificati, con la indicazione delle somme ricevute o erogate in relazione a esse, e le operazioni di distribuzione di proventi.
9. Relativamente alle ritenute, ai versamenti e alle dichiarazioni previsti dal presente articolo e al registro previsto nel comma 8 si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nonché quelle degli del testo unico sanzioni tributarie amministrative e penali di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173.
10. Le disposizioni dell', comma 6, non si applicano ai proventi dei titoli e dei certificati di cui ai commi da 1 a 6.
11. Per i proventi delle cambiali accettate da banche di cui all', comma 4, della parte I della tariffa allegato 3 al testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e di altri tributi indiretti di cui al decreto legislativo 1° agosto 2025, n. 123, resta ferma la disciplina stabilita nell', terzo comma, del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692.
12. Il soggetto incaricato del collocamento nel territorio dello Stato provvede altresì agli adempimenti stabiliti dai commi 5, 7, 8 e 9 con riferimento al valore dei titoli collocati nel territorio dello Stato e alle operazioni ivi effettuate.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2025-03-24;33#art-a-54