Allegato›Sez. II
Art. 56
Ritenuta sui dividendi distribuiti a soggetti non residenti (articolo 27-bis decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e articolo 2, comma 2, decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 49)
In vigore dal 20 dic 2025
Ritenuta sui dividendi distribuiti a soggetti non residenti
(articolo 27-bis decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e , comma 2, decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 49)
1. Le società che detengono una partecipazione diretta, non inferiore al 20 per cento del capitale della società che distribuisce gli utili, hanno diritto, a richiesta, al rimborso della ritenuta di cui all', commi 4 e 5, se:
a) rivestono una delle forme previste nell'allegato I, parte A,
della direttiva n. 2011/96/UE del Consiglio del 30 novembre 2011;
b) risiedono, ai fini fiscali, in uno Stato membro dell'Unione
europea, senza essere considerate, ai sensi di una Convenzione in materia di doppia imposizione sui redditi con uno Stato terzo, residenti al di fuori dell'Unione europea;
c) sono soggette, nello Stato di residenza, senza fruire di regimi di opzione o di esonero che non siano territorialmente o
temporalmente limitati, a una delle imposte indicate nella predetta direttiva;
d) la partecipazione sia detenuta ininterrottamente per almeno un anno.
2. La disposizione del comma 1 si applica altresì alle remunerazioni di cui all', comma 3bis, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in misura corrispondente alla quota non deducibile nella determinazione del reddito della società erogante, semprechè la remunerazione sia erogata a società con i requisiti indicati nel comma 1.
3. La percentuale indicata nel comma 1, è ridotta al 15 per cento per gli utili distribuiti a decorrere dal 1° gennaio 2007 e al 10 per cento per quelli distribuiti a decorrere dal 1° gennaio 2009.
4. Ai fini dell'applicazione del comma 1, deve essere prodotta una certificazione, rilasciata dalle competenti autorità fiscali dello Stato estero, che attesti che la società non residente possieda i requisiti indicati al comma 1, lettere a), b) e c), nonché una dichiarazione della società che attesti la sussistenza del requisito indicato alla lettera d) del medesimo comma 1.
5. Ove ricorrano le condizioni di cui al comma 1, a richiesta della società beneficiaria dei dividendi, i soggetti di cui all' possono non applicare la ritenuta di cui all', commi 4 e 5. In questo caso, la documentazione di cui al comma 4 deve essere acquisita entro la data del pagamento degli utili e conservata, unitamente alla richiesta, fino a quando non siano decorsi i termini per gli accertamenti relativi al periodo di imposta in corso alla data di pagamento dei dividendi e, comunque, fino a quando non siano stati definiti gli accertamenti stessi. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere stabilite specifiche modalità di attuazione mediante approvazione di appositi modelli.
6. La direttiva (UE) 2015/121 del Consiglio, del 27 gennaio 2015, è attuata dall'ordinamento nazionale mediante l'applicazione dell'articolo 10-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2025-03-24;33#art-a-56