Allegato›Sez. II
Art. 55
Ritenuta sui dividendi (articolo 27 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600)
In vigore dal 28 mar 2026
Ritenuta sui dividendi
( decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600)
1. Le società e gli enti indicati nell', comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, operano, con obbligo di rivalsa, una ritenuta del 26 per cento a titolo d'imposta sugli utili in qualunque forma corrisposti, anche nei casi di cui all', comma 7, del predetto testo unico delle imposte sui redditi, a persone fisiche residenti in relazione a partecipazioni qualificate e non qualificate ai sensi dell', comma 1, lettere c) e c-bis), del medesimo testo unico nonché agli utili derivanti dagli strumenti finanziari di cui all', comma 2, lettera a), e dai contratti di associazione in partecipazione di cui all', comma 9, lettera b), del predetto testo unico, non relative all'impresa ai sensi dell' del medesimo testo unico. La ritenuta è applicata altresì dalle persone fisiche che esercitano imprese commerciali ai sensi dell' del testo unico delle imposte sui redditi e dalle società in nome collettivo e in accomandita semplice ed equiparate di cui all' del medesimo testo unico sugli utili derivanti dai contratti di associazione in partecipazione previsti nel primo periodo, corrisposti a persone fisiche residenti; per i soggetti che determinano il reddito ai sensi dell' del predetto testo unico, in luogo del patrimonio netto si assume il valore individuato nell', comma 2, del medesimo testo unico.
2. Nei casi di cui all', commi 5 e 7, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, la ritenuta prevista dai commi 1 e 6 si applica sull'intero ammontare delle somme o dei valori corrisposti, qualora il percettore non comunichi il valore fiscalmente riconosciuto della partecipazione.
3. In caso di distribuzione di utili in natura i singoli soci o partecipanti, per conseguirne il pagamento, sono tenuti a versare alle società e altri enti di cui all', comma 1, lettere a) e b), del predetto testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, l'importo corrispondente all'ammontare della ritenuta di cui al comma 1, determinato in relazione al valore normale dei beni a essi attribuiti, quale risulta dalla valutazione operata dalla società emittente alla data individuata dall', comma 2, lettera a), del citato testo unico.
4. La ritenuta è operata a titolo d'imposta e con l'aliquota del 26 per cento sugli utili corrisposti a soggetti non residenti nel territorio dello Stato diversi dalle società ed enti indicati nel comma 5, in relazione alle partecipazioni, agli strumenti finanziari di cui all', comma 2, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e ai contratti di associazione in partecipazione di cui all', comma 9, lettera b), del medesimo testo unico, non relative a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato. L'aliquota della ritenuta è ridotta all'11 per cento sugli utili corrisposti ai fondi pensione istituiti negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo inclusi nella lista di cui ai decreti emanati in attuazione dell', comma 4, lettera c), e ai sottoconti esteri di prodotti pensionistici individuali paneuropei (PEPP) di cui al regolamento (UE) 2019/1238 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019. I soggetti non residenti, diversi dagli azionisti di risparmio, dai fondi pensione, da prodotti pensionistici individuali paneuropei (PEPP) di cui al predetto regolamento (UE) 2019/1238 e, dai sottoconti esteri di prodotti pensionistici individuali paneuropei (PEPP) di cui al secondo periodo e dalle società ed enti indicati nel comma 5, hanno diritto al rimborso, fino a concorrenza degli undici ventiseiesimi della ritenuta, dell'imposta che dimostrino di aver pagato all'estero in via definitiva sugli stessi utili mediante certificazione del competente ufficio fiscale dello Stato estero. La ritenuta di cui al primo periodo non si applica sugli utili corrisposti a organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) di diritto estero conformi alla direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, e a OICR, non conformi alla citata direttiva 2009/65/CE, il cui gestore sia soggetto a forme di vigilanza nel Paese estero nel quale è istituito ai sensi della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, istituiti negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che consentono un adeguato scambio di informazioni.
5. La ritenuta è operata a titolo di imposta e con l'aliquota dell'1,20 per cento sugli utili corrisposti alle società e agli enti soggetti a un'imposta sul reddito delle società negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo inclusi nella lista di cui ai decreti emanati in attuazione dell', comma 4, lettera c), e ivi residenti, in relazione alle partecipazioni, agli strumenti finanziari di cui all', comma 2, lettera a), del predetto testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 e ai contratti di associazione in partecipazione di cui all', comma 9, lettera b), del medesimo testo unico, non relativi a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato.
6. Sulle remunerazioni corrisposte a persone fisiche residenti relative a partecipazioni al capitale o al patrimonio, titoli e strumenti finanziari di cui all', comma 2, lettera a), secondo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, a contratti di cui all', comma 9, lettera b), del medesimo testo unico, in cui l'associante è soggetto non residente, qualificati e non qualificati ai sensi dell', comma 1, lettere c) e c-bis), del medesimo testo unico, è operata una ritenuta del 26 per cento a titolo d'imposta dai soggetti di cui all', comma 1, che intervengono nella loro riscossione. La ritenuta è operata a titolo d'acconto sull'intero importo delle remunerazioni corrisposte, in relazione a partecipazioni, titoli, strumenti finanziari e contratti non relativi all'impresa ai sensi dell' del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, da imprese o enti residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato individuati in base ai criteri di cui all'articolo 47-bis, comma 1, del citato testo unico, salvo che sia avvenuta la dimostrazione, anche a seguito dell'esercizio dell'interpello di cui all'articolo 47-bis, comma 3, dello stesso testo unico, che è rispettata, sin dal primo periodo di possesso della partecipazione, la condizione di cui al medesimo articolo 47-bis, comma 2, lettera b). La disposizione del primo periodo non si applica alle partecipazioni, ai titoli e agli strumenti finanziari di cui all', comma 2, lettera a), ultimo periodo, del predetto testo unico delle imposte sui redditi emessi da società i cui titoli sono negoziati nei mercati regolamentati. La ritenuta è, altresì, operata sull'intero importo delle remunerazioni relative a contratti stipulati con associanti non residenti che non soddisfano le condizioni di cui all', comma 2, lettera a), ultimo periodo, del citato testo unico.
7. Le ritenute del comma 6 sono operate al netto delle ritenute applicate dallo Stato estero. In caso di distribuzione di utili in natura si applicano le disposizioni di cui al comma 3.
8. Le ritenute di cui ai commi 1 e 6, primo periodo, non sono operate qualora le persone fisiche residenti e gli associati in partecipazione dichiarino all'atto della percezione che gli utili riscossi sono relativi all'attività di impresa. Le ritenute di cui ai commi 1 e 6, sono operate con l'aliquota del 26 per cento e a titolo d'imposta nei confronti dei soggetti esenti dall'imposta sul reddito delle società.
9. Per gli utili corrisposti a soggetti residenti e assoggettati alla ritenuta a titolo d'imposta o all'imposta sostitutiva sul risultato maturato di gestione non si applicano le disposizioni degli , terzo comma, della legge 29 dicembre 1962, n. 1745.
Note all'articolo
- Il D.L. 27 marzo 2026, n. 38, ha disposto (con l'art. 11, comma 5) che "Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2026".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2025-03-24;33#art-a-55