Allegato›Sez. II
Art. 50
Esenzione dalla ritenuta a titolo d'imposta per i non residenti (articolo 26-bis decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600)
In vigore dal 27 mar 2025
Esenzione dalla ritenuta a titolo d'imposta per i non residenti
(articolo 26-bis decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600)
1. Non sono soggetti a imposizione i redditi di capitale derivanti dai rapporti indicati nell', comma 1, lettere a), diversi dai depositi e conti correnti bancari e postali, con esclusione degli interessi e altri proventi derivanti da prestiti di denaro, c), d), g-bis e g-ter), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, qualora siano percepiti da soggetti residenti all'estero, di cui all', comma 1.
2. I requisiti di cui al comma 1 sono attestati mediante la documentazione di cui all', comma 2.
3. Qualora i rapporti di cui all', comma 1, lettere g-bis) e g-ter), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, abbiano a oggetto azioni o strumenti finanziari similari alle azioni di cui allo stesso , l'esenzione di cui al comma 1 non si applica sulla quota del provento corrispondente all'ammontare degli utili messi in pagamento nel periodo di durata del contratto.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2025-03-24;33#art-a-50