Allegato›Sez. II
Art. 48
Ritenute sugli interessi e sui redditi di capitale (articolo 26 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600; articolo 10, comma 1, decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649; articolo 1, comma 44, legge 27 dicembre 2017, n. 205)
In vigore dal 27 mar 2025
Ritenute sugli interessi e sui redditi di capitale
( decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600; , comma 1, decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649; , comma 44, legge 27 dicembre 2017, n. 205)
1. I soggetti indicati nell', comma 1, che hanno emesso obbligazioni, titoli similari e cambiali finanziarie, operano una ritenuta del 26 per cento, con obbligo di rivalsa, sugli interessi e altri proventi corrisposti ai possessori.
2. Poste italiane S.p.a. e le banche operano una ritenuta del 26 per cento, con obbligo di rivalsa, sugli interessi e altri proventi corrisposti ai titolari di conti correnti e di depositi, anche se rappresentati da certificati. La predetta ritenuta è operata dalle banche anche sui buoni fruttiferi da esse emessi. Non sono soggetti alla ritenuta:
a) gli interessi e gli altri proventi corrisposti da banche italiane o da filiali italiane di banche estere a banche con sede all'estero o a filiali estere di banche italiane;
b) gli interessi derivanti da depositi e conti correnti intrattenuti tra le banche ovvero tra le banche e Poste italiane S.p.a.;
c) gli interessi sui depositi e conti correnti intestati al Ministero dell'economia e delle finanze, nonché gli interessi sul «Fondo di ammortamento dei titoli di Stato» di cui all', comma 1 della legge 27 ottobre 1993, n. 432, e sugli altri fondi finalizzati alla gestione del debito pubblico.
3. Quando gli interessi e altri proventi di cui al comma 2 sono dovuti da soggetti non residenti, la ritenuta ivi prevista è operata dai soggetti di cui all' che intervengono nella loro riscossione.
4. I soggetti indicati nell', comma 1, che corrispondono i proventi di cui all', comma 1, lettere g-bis) e g-ter), del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero intervengono nella loro riscossione operano sui predetti proventi una ritenuta con aliquota del 26 per cento ovvero con la minore aliquota prevista per le obbligazioni e gli altri titoli di cui all' del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 ed equiparati e dalle obbligazioni emesse dagli Stati inclusi nella lista di cui ai decreti emanati in attuazione dell', comma 4, lettera c), del presente testo unico e obbligazioni emesse da enti territoriali dei suddetti Stati. Nel caso dei rapporti indicati nel richiamato , comma 1, lettera g-bis), la predetta ritenuta è operata, in luogo della ritenuta di cui al comma 3, anche sugli interessi e gli altri proventi maturati nel periodo di durata dei predetti rapporti.
5. Le ritenute previste nei commi da 1 a 4 sono applicate a titolo di acconto nei confronti di:
a) imprenditori individuali, se i titoli, i depositi e conti correnti, nonché i rapporti da cui gli interessi e altri proventi derivano sono relativi all'impresa ai sensi dell' del citato testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986;
b) società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate di cui all' del predetto testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986;
c) società ed enti di cui all', comma 1, lettere a) e b), del citato testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 e stabili organizzazioni nel territorio dello Stato delle società e degli enti di cui alla lettera d) del predetto articolo. La ritenuta di cui al comma 4 è applicata a titolo di acconto, qualora i proventi derivanti dai titoli sottostanti non sarebbero assoggettabili a ritenuta a titolo di imposta nei confronti dei soggetti a cui siano imputabili i proventi derivanti dai rapporti ivi indicati. Le predette ritenute sono applicate a titolo d'imposta nei confronti dei soggetti esenti dall'imposta sul reddito delle società e in ogni altro caso.
Non sono soggetti, tuttavia, a ritenuta i proventi indicati nei commi 3 e 4 corrisposti a società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate di cui all' del testo unico delle imposte sui redditi, alle società ed enti di cui all', comma 1, lettere a) e b), del citato testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e alle stabili organizzazioni delle società ed enti di cui allo stesso , comma 1, lettera d).
6. I soggetti indicati nell', comma 1, operano una ritenuta del 26 per cento a titolo d'acconto, con obbligo di rivalsa, sui redditi di capitale da essi corrisposti, diversi da quelli indicati nei commi da 1 a 5 e da quelli per i quali sia prevista l'applicazione di altra ritenuta alla fonte o di imposte sostitutive delle imposte sui redditi. Se i percipienti non sono residenti nel territorio dello Stato o stabili organizzazioni di soggetti non residenti la predetta ritenuta è applicata a titolo d'imposta ed è operata anche sui proventi conseguiti nell'esercizio d'impresa commerciale. La predetta ritenuta è operata anche sugli interessi e altri proventi dei prestiti di denaro corrisposti a stabili organizzazioni estere di imprese residenti, non appartenenti all'impresa erogante, e si applica a titolo d'imposta sui proventi che concorrono a formare il reddito di soggetti non residenti e a titolo d'acconto, in ogni altro caso.
7. Ferme restando le disposizioni in tema di riserva di attività per l'erogazione di finanziamenti nei confronti del pubblico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, la ritenuta di cui al comma 6 non si applica agli interessi e altri proventi derivanti da finanziamenti a medio e lungo termine alle imprese erogati da enti creditizi stabiliti negli Stati membri dell'Unione europea, enti individuati all', paragrafo 5, numeri da 4) a 23), della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013, imprese di assicurazione costituite e autorizzate ai sensi di normative emanate da Stati membri dell'Unione europea o investitori istituzionali esteri, ancorchè privi di soggettività tributaria, di cui all', comma 1, lettera b), soggetti a forme di vigilanza nei paesi esteri nei quali sono istituiti.
8. La ritenuta sui proventi delle obbligazioni e dei titoli similari, prevista nel comma 1 deve essere operata anche sulla differenza tra la somma corrisposta ai possessori dei titoli alla scadenza e il prezzo di emissione.
9. I gestori di cui all', comma 1, lettera d-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, operano una ritenuta alla fonte a titolo di imposta sui redditi di capitale corrisposti a persone fisiche con l'aliquota prevista dal comma 1.
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