Allegato›Sez. IV
Art. 68
Procedura per la non applicazione della ritenuta a titolo d'imposta nei confronti dei non residenti (articolo 7 decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239)
In vigore dal 27 mar 2025
Procedura per la non applicazione della ritenuta a titolo d'imposta nei confronti dei non residenti
( decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239)
1. Ai fini dell'applicazione dell', comma 1, i soggetti non residenti ivi indicati devono depositare, direttamente o indirettamente, i titoli presso una banca o una società di intermediazione mobiliare residente, ovvero una stabile organizzazione in Italia di banche o di società di intermediazione mobiliare non residenti, che intrattiene rapporti diretti in via telematica con l'Agenzia delle entrate.
2. La banca o la società di intermediazione mobiliare di cui al comma 1 deve acquisire:
a) un'autocertificazione dell'effettivo beneficiario dei proventi dei titoli che attesti il possesso dei requisiti di cui all', comma 1 per la non applicazione dell'imposta.
Relativamente agli investitori istituzionali privi di soggettività tributaria, si considera beneficiario effettivo l'investitore istituzionale stesso e l'autocertificazione di cui al primo periodo deve essere resa dal relativo organo di gestione. L'autocertificazione deve essere redatta in conformità a quanto stabilito con uno o pidecreti del Ministro dell'economia e delle finanze. La predetta autocertificazione produce effetti salvo revoca e non deve essere presentata qualora in precedenza siano state prodotte al medesimo intermediario certificazioni equivalenti per le stesse o altre finalità;
b) i dati identificativi del soggetto non residente effettivo beneficiario dei proventi dei titoli depositati, nonché il codice identificativo del titolo e gli elementi necessari a determinare gli interessi, premi e altri frutti, non soggetti a imposta sostitutiva, di sua pertinenza.
3. Le informazioni e i documenti di cui al comma 2 possono essere acquisiti anche per il tramite di intermediari che intervengono nel deposito dei titoli indirettamente effettuato presso una banca o una società di intermediazione mobiliare residente.
4. La mancata acquisizione della dichiarazione di cui al comma 2, lettera a) da parte dei soggetti depositari di cui al comma 1 determina l'applicazione dell'imposta sostitutiva sui proventi spettanti ai soggetti non residenti. La predetta dichiarazione non è acquisita relativamente agli enti od organismi internazionali costituiti in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia.
5. Relativamente ai proventi per i quali non siano state acquisite le informazioni di cui al comma 2, lettera b) o siano state acquisite informazioni inesatte o non complete, la banca o la società di intermediazione mobiliare provvede al versamento della corrispondente imposta sostitutiva, maggiorata dell'1,5 per cento per ciascun mese, o frazione di mese, di ritardo rispetto a quello in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato. Il versamento non puin ogni caso essere effettuato oltre il termine di invio delle comunicazioni di cui all', comma 2, relative al periodo al quale i proventi si riferiscono.
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