Allegato›Sez. IV
Art. 64
Istituzione di un conto unico presso gli intermediari per la determinazione della ritenuta a titolo d'imposta (articolo 3 decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239)
In vigore dal 27 mar 2025
Istituzione di un conto unico presso gli intermediari per la determinazione della ritenuta a titolo d'imposta
( decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239)
1. Gli intermediari di cui all', comma 4, istituiscono un «conto unico» destinato ad accogliere le seguenti registrazioni relative a operazioni effettuate per conto o a favore dei soggetti di cui ai commi 1 e 3 del medesimo articolo:
a) accredito dell'ammontare dell'imposta sostitutiva commisurata all'importo degli interessi, premi o altri frutti scaduti, nonché alla differenza tra la somma corrisposta alla scadenza e il prezzo di emissione dei titoli;
b) accredito dell'ammontare dell'imposta sostitutiva commisurata ai redditi di cui alla lettera a) riconosciuti al venditore nel corrispettivo, sia in modo esplicito che implicito;
c) addebito dell'ammontare dell'imposta sostitutiva commisurata ai redditi di cui alla lettera a) riconosciuti dall'acquirente nel corrispettivo, sia in modo esplicito che implicito. I medesimi intermediari provvedono, con pari valuta, all'addebito, nei casi di cui alle lettere a) e b), e all'accredito, nel caso di cui alla lettera c), dei corrispondenti importi ai soggetti indicati nell', commi 1 e 3, per conto o a favore dei quali le operazioni sono effettuate.
2. Ai fini dell'applicazione del comma 1:
a) l'accredito di cui alla lettera a) del comma 1 deve essere effettuato con riferimento al giorno di scadenza delle cedole e dei titoli;
b) gli accrediti e gli addebiti di cui alle lettere b) e c) del comma 1 devono essere effettuati con riferimento alla data di regolamento delle operazioni.
3. Se in una operazione intervengono piintermediari di cui all', comma 4, l'imposta sostitutiva relativa a tale operazione è accreditata o addebitata al «conto unico» dell'intermediario presso il quale il soggetto, per conto o a favore del quale l'operazione è stata effettuata, intrattiene il rapporto di deposito o di gestione dei titoli.
4. Il trasferimento a un altro deposito costituito presso il medesimo o altro intermediario, è equiparato a un'operazione di compravendita agli effetti del comma 1, lettere b) e c), intendendosi per redditi riconosciuti nel corrispettivo quelli maturati fino alla data in cui l'operazione si considera eseguita. Per i titoli indicati nell', comma 2, si considerano cessioni anche i prelievi dai depositi costituiti presso gli intermediari.
5. Qualora i titoli di cui all', comma 1, al di fuori delle ipotesi di trasferimento effettuato con l'intervento di uno dei soggetti intermediari di cui all', comma 4, vengano immessi in un deposito di pertinenza di soggetti diversi da quelli nei cui confronti si applica l'imposta sostitutiva, l'intermediario presso il quale è costituito il deposito accredita il «conto unico» dell'ammontare dell'imposta sostitutiva commisurata ai redditi di cui al comma 1, lettera a), maturati fino alla data dell'immissione.
6. Per le operazioni indicate nel presente articolo, che non comportino il pagamento di corrispettivi, il soggetto che dispone l'operazione deve versare all'intermediario l'ammontare dell'imposta sostitutiva da accreditare nel «conto unico». L'intermediario ha la facoltà di non eseguire l'incarico ricevuto o di non effettuare la restituzione materiale dei titoli fino a quando il soggetto interessato non abbia versato l'imposta sostitutiva dovuta ai sensi del presente comma.
7. Il saldo positivo fra gli accrediti e gli addebiti nel «conto unico» risultante alla fine di ciascun mese deve essere versato secondo le modalità e nei termini previsti dall'. Il saldo negativo costituisce il primo addebito del mese successivo. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti i termini e le modalità per i rimborsi.
8. Per i titoli senza cedola aventi durata non superiore a dodici mesi, di cui all', comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 1986, n. 759, le disposizioni dei commi da 1 a 7 si applicano coerentemente con la previsione contenuta nel periodo anzidetto, secondo la quale la differenza tra il valore nominale e il prezzo di emissione è considerata interesse anticipato.
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