AllegatoSez. IV

Art. 69

Conservazione delle evidenze e comunicazione all'amministrazione finanziaria delle posizioni soggette a ritenuta a titolo d'imposta (articolo 8 decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239)

In vigore dal 27 mar 2025
1. La banca o la società di intermediazione mobiliare di cui all', comma 1, deve tenere separata evidenza del complesso delle posizioni relative ai percipienti soggetti all'imposta sostitutiva e delle posizioni relative ai soggetti per i quali detta imposta non è applicata ai sensi delle norme della presente sezione. Si applicano le disposizioni previste dall'. 2. La banca o la società di intermediazione mobiliare di cui all', comma 1, è tenuta a comunicare all'amministrazione finanziaria, entro il 31 marzo e il 30 settembre di ogni anno, secondo le modalità previste dal decreto di cui all', comma 4, gli elementi di cui all', comma 2, lettera b), con riferimento ai proventi non assoggettati a imposta sostitutiva percepiti nel semestre solare precedente, implicitamente o esplicitamente: a) da soggetti non residenti; b) da soggetti residenti, limitatamente a quelli relativi a titoli detenuti all'estero. 3. Nei casi di omessa, incompleta o inesatta comunicazione di cui al comma 2, da parte della banca e della società di intermediazione di cui all', comma 1, si applica la sanzione amministrativa da euro 2.065 a euro 20.658. 4. Le disposizioni del presente articolo e quelle dell' non si applicano ai proventi dei titoli depositati dalle banche centrali aderenti al Sistema europeo di banche centrali (SEBC) e dalla Banca centrale europea (BCE), direttamente o indirettamente, presso i soggetti indicati dalla BCE nella lista dei sistemi di regolamento dei titoli, idonei per le operazioni di credito del SEBC. 5. Le disposizioni del presente articolo e quelle dell' non si applicano altresì ai proventi non soggetti a imposizione in forza dell' quando essi sono percepiti da enti e organismi internazionali costituiti in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia, da Banche centrali estere o da organismi che gestiscono anche le riserve ufficiali dello Stato.
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