AllegatoSez. IV

Art. 65

Disposizioni in tema di versamento della ritenuta a titolo d'imposta (articolo 4 decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239)

In vigore dal 27 mar 2025
1. I soggetti di cui all', comma 4, provvedono al versamento diretto dell'imposta sostitutiva risultante dal saldo mensile del conto unico di cui all', entro il giorno 16 del mese successivo a quello di riferimento. Entro il termine previsto dall' del decreto del Presidente della Repubblica del 22 luglio 1998, n. 322, per la presentazione della dichiarazione dei sostituti di imposta, gli stessi soggetti devono comunicare all'amministrazione finanziaria i dati concernenti i versamenti relativi all'anno solare precedente, con le modalità previste con decreto del Ministro dell'economia e finanze. 2. I soggetti di cui all', comma 1, che abbiano percepito nel periodo d'imposta interessi, premi e altri frutti delle obbligazioni e titoli similari ivi indicati, sui quali non sia stata applicata l'imposta sostitutiva ai sensi degli , devono indicare nella dichiarazione annuale dei redditi la parte degli interessi, premi e altri frutti maturata nel periodo di possesso e incassata, in modo esplicito o implicito, nel relativo periodo d'imposta, versando l'imposta sostitutiva con le modalità e nei termini previsti per il versamento a saldo delle imposte sui redditi dovute in base alla dichiarazione. 3. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, le sanzioni, i rimborsi e il contenzioso in materia di imposta sostitutiva si applicano le disposizioni previste in materia di imposte sui redditi. 4. La violazione dell'obbligo di comunicazione di cui al comma 1, è punita con la sanzione amministrativa da euro 2.065 a euro 20.658. 5. Nel caso in cui gli uffici accertino che gli intermediari di cui all', comma 4 non abbiano applicato in tutto o in parte l'imposta sostitutiva sugli interessi, premi e altri frutti, al pagamento della stessa nonché degli interessi di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze adottato ai sensi dell', comma 150, della legge 27 dicembre 2007, n. 244, sono tenuti in solido sia l'intermediario che il contribuente, ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste dal comma 4 nei confronti degli intermediari medesimi.
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