Allegato›Sez. IV
Art. 67
Esenzione dalla ritenuta a titolo d'imposta per i soggetti non residenti (articolo 6 decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239)
In vigore dal 27 mar 2025
Esenzione dalla ritenuta a titolo d'imposta per i soggetti non residenti
( decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239)
1. Non sono soggetti a imposizione gli interessi, premi e altri frutti delle obbligazioni e titoli similari di cui all', comma 1, percepiti da soggetti residenti in Stati e territori che consentono un adeguato scambio di informazioni. Non sono altresì soggetti a imposizione gli interessi, premi e altri frutti delle obbligazioni e titoli similari percepiti da:
a) enti od organismi internazionali costituiti in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
b) gli investitori istituzionali esteri, ancorchè privi di soggettività tributaria, costituiti in Paesi di cui al primo periodo;
c) banche centrali o organismi che gestiscono anche le riserve ufficiali dello Stato.
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