AllegatoTitolo III

Art. 77

Rimborso d'ufficio (articolo 41 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602)

In vigore dal 27 mar 2025
Rimborso d'ufficio ( decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602) 1. Quando emergono errori materiali o duplicazioni dovuti all'ufficio, questo provvede a effettuare il rimborso delle maggiori somme iscritte a ruolo. 2. La stessa disposizione si applica, per il rimborso della differenza, quando l'ammontare della ritenuta di acconto sugli importi che hanno concorso alla determinazione del reddito imponibile, risultanti dai certificati dei sostituti di imposta o quando questi non siano previsti, da altra idonea documentazione, è superiore a quello dell'imposta liquidata in base alla dichiarazione ai sensi dell'articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nonché per i crediti di imposta derivanti dalla liquidazione delle dichiarazioni effettuata ai sensi dello stesso articolo 36-bis. 3. Nel caso di cui al comma 2, l'ufficio provvede al rimborso con ordinativo di pagamento.
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