Allegato›Titolo III
Art. 79
Esecuzione del rimborso (articolo 42 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602)
In vigore dal 27 mar 2025
Esecuzione del rimborso
( decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602)
1. Del rimborso disposto l'ufficio dà avviso al contribuente nonché al cessionario nei casi previsti dall'.
2. L'agente della riscossione è tenuto a rimborsare anche gli interessi di mora eventualmente riscossi.
3. Le liquidazioni di rimborso sono trascritte in elenchi nominativi con l'indicazione della causa e dei documenti che le giustificano.
4. L'elenco di rimborso è consegnato all'agente della riscossione il quale, sulla base di esso, restituisce al contribuente le somme già riscosse ovvero le imputa alle rate scadute e non ancora riscosse.
5. Se il rimborso si riferisce a rate non ancora riscosse l'agente della riscossione annota l'avvenuta compensazione sui propri sistemi informativi.
Storico versioni
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