AllegatoTitolo III

Art. 79

Esecuzione del rimborso (articolo 42 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602)

In vigore dal 27 mar 2025
Esecuzione del rimborso ( decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602) 1. Del rimborso disposto l'ufficio dà avviso al contribuente nonché al cessionario nei casi previsti dall'. 2. L'agente della riscossione è tenuto a rimborsare anche gli interessi di mora eventualmente riscossi. 3. Le liquidazioni di rimborso sono trascritte in elenchi nominativi con l'indicazione della causa e dei documenti che le giustificano. 4. L'elenco di rimborso è consegnato all'agente della riscossione il quale, sulla base di esso, restituisce al contribuente le somme già riscosse ovvero le imputa alle rate scadute e non ancora riscosse. 5. Se il rimborso si riferisce a rate non ancora riscosse l'agente della riscossione annota l'avvenuta compensazione sui propri sistemi informativi.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2025-03-24;33#art-a-79

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