Allegato›Titolo III
Art. 83
Interessi per ritardato rimborso di imposte pagate (articolo 44 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602)
In vigore dal 27 mar 2025
Interessi per ritardato rimborso di imposte pagate
( decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602)
1. Il contribuente che abbia effettuato versamenti diretti o sia stato iscritto a ruolo per un ammontare di imposta superiore a quello effettivamente dovuto per lo stesso periodo ha diritto, per la maggior somma effettivamente pagata, all'interesse del 1 per cento per ognuno dei semestri interi, escluso il primo, compresi tra la data del versamento o della scadenza dell'ultima rata del ruolo in cui è stata iscritta la maggiore imposta e la data dell'ordinativo emesso dall'ufficio dell'Agenzia delle entrate o dell'elenco di rimborso.
2. L'interesse di cui al comma 1 è dovuto, con decorrenza dal secondo semestre successivo alla presentazione della dichiarazione, anche nelle ipotesi previste negli , comma 5 e 77, comma 2.
3. L'interesse è calcolato dall'ufficio, che lo indica nello stesso elenco di sgravio ed è a carico dell'ente destinatario del gettito dell'imposta.
Storico versioni
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