Allegato›Titolo III
Art. 81
Esecuzione del rimborso in conto fiscale (articolo 78, commi 27, 28, 29, 33, legge n. 413 del 1991; articolo 1, commi 4-bis e 4-ter, decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96)
In vigore dal 27 mar 2025
Esecuzione del rimborso in conto fiscale
(, commi 27, 28, 29, 33, legge n. 413 del 1991; , commi 4-bis e 4-ter, decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96)
1. È istituito il conto fiscale, la cui utilizzazione è obbligatoria per tutti i contribuenti titolari di partita IVA.
L'obbligo di utilizzazione del conto fiscale non opera nei riguardi dei contribuenti che presentano la dichiarazione dei redditi congiuntamente con il coniuge.
2. Ciascun contribuente dovrà risultare intestatario di un unico conto sul quale dovranno essere registrati i versamenti e i rimborsi relativi alle imposte sui redditi e all'imposta sul valore aggiunto.
Per ovviare a particolari esigenze connesse all'esistenza di pi stabilimenti, industriali o commerciali, dislocati sul territorio nazionale, potrà essere consentita dall'amministrazione finanziaria l'apertura di pi conti intestati allo stesso contribuente.
3. Il conto fiscale è tenuto presso l'agente della riscossione.
4. I rimborsi sono pagati direttamente ai contribuenti dalla struttura di gestione prevista dall', a valere sulle risorse finanziarie disponibili sulla contabilità speciale n. 1778 «Agenzia delle entrate -Fondi di bilancio».
5. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le modalità di attuazione della presente disposizione.
6. L'erogazione del rimborso è effettuata nei limiti e alle condizioni seguenti:
a) entro sessanta giorni sulla base di apposita richiesta, sottoscritta dal contribuente e attestante il diritto al rimborso, ovvero entro 20 giorni dalla ricezione di apposita comunicazione dell'ufficio competente e contestualmente all'erogazione del rimborso sono liquidati ed erogati gli interessi nella misura determinata dalle specifiche leggi in materia;
b) il rimborso sarà erogato senza prestazione di specifiche garanzie ove l'importo risulti non superiore al 10 per cento dei complessivi versamenti eseguiti sul conto, esclusi quelli conseguenti a iscrizione a ruolo, al netto dei rimborsi già erogati, nei due anni precedenti la data della richiesta;
c) il rimborso di importo superiore al limite di cui alla lettera b) sarà erogato previa prestazione
delle garanzie indicate all'articolo 38-bis, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, di durata quinquennale. Non è dovuta garanzia nei casi in cui il rimborso venga disposto sulla base della comunicazione dell'ufficio competente.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2025-03-24;33#art-a-81