AllegatoTitolo III

Art. 80

Esecuzione del rimborso d'ufficio tramite procedura automatizzata (articolo 42-bis decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602)

In vigore dal 27 mar 2025
1. Per l'esecuzione dei rimborsi previsti dagli , comma 5, e 77, comma 2, emergenti a seguito della liquidazione delle imposte effettuata a norma dell'articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, gli uffici si avvalgono della procedura di cui al presente articolo. 2. Entro l'anno solare successivo alla data di scadenza del termine della presentazione della dichiarazione dei redditi gli uffici formano, per ciascun anno di imposta, liste di rimborso che contengono, in corrispondenza di ciascun nominativo, le generalità dell'avente diritto, il numero di registrazione della dichiarazione originante il rimborso e l'ammontare dell'imposta da rimborsare, nonché riassunti riepilogativi, sottoscritti dal titolare dell'ufficio o da chi lo sostituisce, che riportano gli estremi e il totale delle partite di rimborso delle singole liste. 3. L'applicazione per la gestione automatizzata dei rimborsi, sulla base delle liste formate dagli uffici, predispone gli elenchi di rimborso e determina per ciascuna partita l'ammontare degli interessi calcolati a norma dell'. Gli elenchi di rimborso sono sottoscritti dal direttore della competente struttura centrale dell'Agenzia delle entrate o da chi lo sostituisce che attesta la corrispondenza tra le partite incluse negli elenchi e quelle riportate nelle liste dagli uffici nonché l'esattezza del computo degli interessi. Gli elenchi contengono, per ogni soggetto avente diritto, le generalità e il domicilio fiscale, nonché l'ammontare dell'imposta da rimborsare e degli interessi e il numero di registrazione della dichiarazione originante il rimborso. 4. Sulla scorta degli elenchi di rimborso predisposti dall'applicazione per la gestione automatizzata dei rimborsi, la competente struttura centrale dell'Agenzia delle entrate, in base a decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, emette, con imputazione al competente capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, uno o piordinativi diretti collettivi di pagamento estinguibili anche mediante commutazione di ufficio in titoli di credito a copertura garantita emessi da Poste italiane S.p.a. Gli elenchi di rimborso fanno parte integrante degli ordinativi di pagamento. La quietanza è redatta con l'indicazione del numero e dell'importo complessivo dei rimborsi e con riferimento ai dati identificativi dei titoli. 5. Gli ordinativi di pagamento possono essere estinti, a richiesta degli aventi diritto e secondo modalità indicate nel modello di dichiarazione dei redditi, mediante accreditamento in conto corrente bancario a norma dell', lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1984, n. 21. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i termini e i modi di estinzione mediante accreditamento. 6. Non si fa luogo al rimborso di somme il cui importo non eccede 12 euro. 7. Le operazioni di predisposizione degli elenchi di rimborso e quelle di emissione titoli di credito a copertura garantita relativi ai singoli ordinativi di pagamento vengono realizzate mediante procedure automatizzate dalla competente struttura centrale dell'Agenza delle entrate, dalla Banca d'Italia ­ Tesoreria dello Stato e da Poste italiane S.p.a. che emette i titoli di credito a copertura garantita, secondo le modalità stabilite con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2025-03-24;33#art-a-80

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo