Allegato›Capo II
Art. 13
Suddivisione delle somme tra gli enti destinatari (articolo 22 , commi 1, 2 e 3, decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241)
In vigore dal 20 dic 2025
Suddivisione delle somme tra gli enti destinatari
(, commi 1, 2 e 3, decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241)
1. Entro il primo giorno lavorativo successivo a quello di versamento delle somme da parte degli intermediari della riscossione di cui all', comma 1, e di ricevimento dei relativi dati riepilogativi, un'apposita struttura di gestione attribuisce agli enti destinatari le somme a ciascuno di essi spettanti, tenendo conto dell'eventuale compensazione eseguita dai contribuenti.
2. Gli enti destinatari delle somme dispongono con cadenza trimestrale le regolazioni contabili sulle contabilità di pertinenza a copertura delle somme compensate dai contribuenti.
3. La struttura di gestione di cui al comma 1 è individuata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono stabilite le modalità per l'attribuzione delle somme.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2025-03-24;33#art-a-13