AllegatoCapo II

Art. 14

Pagamento con mezzi diversi dal contante (articolo 23 decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241)

In vigore dal 27 mar 2025
Pagamento con mezzi diversi dal contante ( decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241) 1. I contribuenti possono mettere a disposizione degli intermediari convenzionati ai sensi del comma 2 le somme oggetto della delega anche mediante carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari ovvero mediante altri sistemi di pagamento. Se gli assegni risultano scoperti o comunque non pagabili, il conferimento della delega si considera non effettuato e il versamento omesso. 2. Le modalità di esecuzione dei pagamenti mediante i sistemi di cui al comma 1 sono stabilite con convenzione approvata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.
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