Allegato›Capo III
Art. 23
Modalità di riscossione di particolari tipologie di entrate (articolo 6 decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237)
In vigore dal 27 mar 2025
Modalità di riscossione di particolari tipologie di entrate
( decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237)
1. La riscossione delle tasse sulle concessioni governative, da corrispondere in modo ordinario, ai sensi del presente capo, è effettuata mediante versamento su apposito conto corrente postale intestato all'Agenzia delle entrate o tramite modello di pagamento approvato con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.
2. La riscossione dei canoni di abbonamento alla radiotelevisione, delle relative tasse di concessione governativa, sanzioni, interessi e diritti è effettuata ai sensi della disciplina di cui ai titoli VI e VIII del testo unico dei tributi erariali minori di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 174.
3. A decorrere dal 1° luglio 2017, la riscossione delle tasse per i servizi ipotecari e catastali e dei tributi speciali di cui all', comma 1, lettere h) e i), da corrispondere agli uffici dell'Agenzia delle entrate è effettuata mediante:
a) versamento unitario, ai sensi dell';
b) contrassegni sostitutivi;
c) carte di debito o prepagate;
d) modalità telematiche;
e) altri strumenti di pagamento elettronico.
4. Nel caso di pagamento contestuale di imposte ipotecarie o di bollo e di tasse per i servizi ipotecari e catastali, queste ultime possono essere riscosse e versate con le modalità di cui all'.
5. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità per il versamento in Tesoreria dello Stato delle somme riscosse ai sensi del comma 3, e sono approvate le convenzioni che determinano i compensi agli intermediari. Gli intermediari provvedono comunque al versamento diretto alla Tesoreria dello Stato entro il terzo giorno lavorativo successivo a quello di riscossione.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2025-03-24;33#art-a-23