AllegatoCapo III

Art. 25

Disposizioni di rinvio in materia di riscossione coattiva (articolo 7 decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237)

In vigore dal 27 mar 2025
Disposizioni di rinvio in materia di riscossione coattiva ( decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237) 1. Per la riscossione coattiva di tutte le entrate di cui al presente capo, si applicano le disposizioni di cui agli . 2. Per la riscossione coattiva delle sanzioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, il ruolo è formato dall'amministrazione o dall'ente competente a emettere l'ordinanza-ingiunzione.
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