Allegato›Capo IV
Art. 29
Computo degli interessi (articolo 2 legge 26 gennaio 1961, n. 29)
In vigore dal 27 mar 2025
Computo degli interessi
( legge 26 gennaio 1961, n. 29)
1. Gli interessi si computano a decorrere dal giorno in cui il tributo è divenuto esigibile ai sensi delle vigenti disposizioni.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2025-03-24;33#art-a-29