Allegato›Titolo II
Art. 31
Riscossione per ritenuta diretta (articolo 2 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602)
In vigore dal 27 mar 2025
Riscossione per ritenuta diretta
( decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602)
1. Le imposte sono pagate per ritenuta diretta nei casi indicati dalla legge e secondo le modalità previste dalle norme sulla contabilità generale dello Stato.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2025-03-24;33#art-a-31