AllegatoSez. I

Art. 36

Ritenute a titolo d'imposta sulle rivalutazioni dei fondi per il trattamento di fine rapporto (articolo 11, commi 3, 4 e 4-bis, decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47)

In vigore dal 27 mar 2025
Ritenute a titolo d'imposta sulle rivalutazioni dei fondi per il trattamento di fine rapporto (, commi 3, 4 e 4-bis, decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47) 1. Sui redditi derivanti dalle rivalutazioni dei fondi per il trattamento di fine rapporto è applicata l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 17 per cento. 2. I soggetti indicati negli , applicano l'imposta di cui al comma 1 sulle rivalutazioni maturate in ciascun anno. L'imposta è versata entro il 16 febbraio dell'anno successivo. L'imposta è imputata a riduzione del fondo. Nell'anno solare in cui maturano le rivalutazioni, compreso l'anno 2001, è dovuto l'acconto dell'imposta sostitutiva commisurato al 90 per cento delle rivalutazioni maturate nell'anno precedente. Se il trattamento di fine rapporto è corrisposto da soggetti diversi da quelli indicati nei predetti articoli, l'imposta sostitutiva di cui al comma 1 è complessivamente liquidata dal soggetto percettore nella dichiarazione dei redditi del periodo d'imposta in cui viene corrisposto, anche a titolo di anticipazione, e versata nei termini previsti per il versamento a saldo delle imposte derivanti dalla medesima dichiarazione dei redditi. L'acconto pu essere commisurato al 90 per cento delle rivalutazioni che maturano nell'anno per il quale l'acconto stesso è dovuto. L'acconto è versato entro il giorno 16 del mese di dicembre. Si applicano gli , commi da 1 a 3 e da 5 a 9, 7, commi da 1 a 8, 8, 9, commi da 1 a 4, 12, 13, 14 e 18. 3. Ai fini del versamento dell'imposta sostitutiva di cui al comma 1 è utilizzabile anche il credito di imposta sui trattamenti di fine rapporto previsto dall', comma 213, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2025-03-24;33#art-a-36

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