Art. 29 · Computo degli interessi (articolo 2 legge 26 gennaio 1961, n. 29)
AllegatoCapo IV

Art. 29

58 / 243

Computo degli interessi (articolo 2 legge 26 gennaio 1961, n. 29)

In vigore dal 27 mar 2025
Computo degli interessi ( legge 26 gennaio 1961, n. 29) 1. Gli interessi si computano a decorrere dal giorno in cui il tributo è divenuto esigibile ai sensi delle vigenti disposizioni.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2025-03-24;33#art-a-29