AllegatoCapo II

Art. 15

Compensazione di crediti per spese, diritti e onorari di avvocato (articolo 1, commi 778, 779 e 780 legge 28 dicembre 2015, n. 208)

In vigore dal 27 mar 2025
1. Per gli anni dal 2016 al 2022, entro il limite di spesa massimo di 10 milioni di euro annui e, a decorrere dall'anno 2023, entro il limite di spesa massimo di 40 milioni di euro annui, i soggetti che vantano crediti per spese, diritti e onorari di avvocato, sorti ai sensi degli e seguenti del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, in qualsiasi data maturati e non ancora saldati, per i quali non è stata proposta opposizione ai sensi dell' del medesimo testo unico, sono ammessi alla compensazione con quanto da essi dovuto per ogni imposta e tassa, compresa l'imposta sul valore aggiunto (IVA), nonché al pagamento dei contributi previdenziali mediante cessione, anche parziale, dei predetti crediti entro il limite massimo pari all'ammontare dei crediti stessi, aumentato dell'IVA e del contributo previdenziale per gli avvocati (CPA). Tali cessioni sono esenti da ogni imposta di bollo e di registro. 2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016. 3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia, sono stabiliti criteri, priorità e modalità per l'attuazione delle misure di cui al comma 1 e per garantire il rispetto del limite di spesa di cui al comma 2.
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