AllegatoTitolo VII

Art. 197

Presenza negli uffici dell'amministrazione finanziaria di funzionari di altri Stati membri (articolo 6 decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 149)

In vigore dal 27 mar 2025
Presenza negli uffici dell'amministrazione finanziaria di funzionari di altri Stati membri ( decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 149) 1. Al fine di una piefficace assistenza reciproca pu essere autorizzata, previo accordo e secondo le modalità stabilite dall'Autorità competente italiana, la presenza di funzionari autorizzati dall'autorità richiedente di un altro Stato membro presso gli uffici dell'amministrazione finanziaria nazionale e durante le indagini amministrative e i procedimenti giurisdizionali. 2. I funzionari autorizzati dall'autorità richiedente di un altro Stato membro devono produrre, in qualsiasi momento, un mandato scritto da cui risulti la loro identità e la loro qualifica ufficiale.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2025-03-24;33#art-a-197

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