AllegatoTitolo VII

Art. 194

Organizzazione (articolo 3 decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 149)

In vigore dal 27 mar 2025
Organizzazione ( decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 149) 1. L'autorità competente per il territorio nazionale è il direttore generale delle finanze. 2. Le autorità nazionali abilitate a formulare e ricevere una domanda di mutua assistenza per i crediti di cui all', comma 2, sono: a) l'ufficio di collegamento dell'Agenzia delle entrate; b) l'ufficio di collegamento dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli; c) l'ufficio di collegamento del Dipartimento delle finanze. 3. Gli uffici di collegamento indicati al comma 2, ai fini dell'attività di mutua assistenza per i crediti di cui all', comma 1, hanno le seguenti competenze: a) l'ufficio di collegamento dell'Agenzia delle entrate è competente a formulare e ricevere una domanda di mutua assistenza per i crediti di cui all', comma 1, relativi ai tributi rientranti nella propria competenza ai sensi degli di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; b) l'ufficio di collegamento dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli è competente a formulare e ricevere una domanda di mutua assistenza per i crediti di cui all', comma 1, relativi ai tributi rientranti nella propria competenza ai sensi dell' del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; c) l'ufficio di collegamento del Dipartimento delle finanze è competente a formulare e ricevere una domanda di mutua assistenza per i crediti di cui all', comma 1, relativi ai tributi rientranti nella propria competenza ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2008, n. 43. 4. Il direttore generale delle finanze designa, con apposito provvedimento, l'ufficio centrale di collegamento, nonché l'ufficio di collegamento di cui al comma 3, lettera c). 5. L'ufficio centrale di collegamento e gli uffici di collegamento indicati al comma 2 sono ricompresi nell'ambito degli uffici già esistenti presso il Dipartimento delle finanze e le Agenzie fiscali.
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