AllegatoTitolo VII

Art. 199

Assistenza per il recupero dei crediti (articolo 8 decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 149)

In vigore dal 27 mar 2025
Assistenza per il recupero dei crediti ( decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 149) 1. L'autorità richiedente puformulare una domanda di recupero soltanto: a) se e fino a quando il credito o il titolo che ne permette l'esecuzione non sono contestati nello Stato membro in cui essa ha sede, salva l'espressa richiesta motivata di procedere comunque al recupero in caso di contestazione; b) quando essa ha avviato, nello Stato membro in cui ha sede, le procedure di recupero, salvo che: 1) non vi siano beni utili al recupero nello Stato membro richiedente o che le procedure di recupero non porteranno al pagamento integrale del credito e l'autorità richiedente è in possesso di specifiche informazioni secondo cui l'interessato dispone di beni nel territorio nazionale; 2) il ricorso alle procedure di recupero nello Stato membro richiedente sarebbe eccessivamente difficoltoso. 2. Le domande di recupero dei crediti di cui all', comma 1, sono accompagnate dal titolo uniforme che consente l'esecuzione nello Stato membro adito e costituisce l'unica base per le misure di recupero e le misure cautelari. A tale fine, le autorità richiedenti utilizzano il modulo standard approvato dal regolamento di esecuzione n. 1189/2011 della Commissione, del 18 novembre 2011. Il titolo uniforme è compilato sulla base del contenuto del titolo esecutivo iniziale emesso dallo Stato membro richiedente. Un unico titolo uniforme puriguardare anche crediti diversi. 3. Su domanda dell'autorità richiedente dell'altro Stato membro e in forza del titolo uniforme, gli uffici di collegamento, secondo le competenze previste dall', comma 3, dopo aver esaminato la documentazione e la correttezza della richiesta, procedono, anche avvalendosi delle proprie strutture territoriali, al recupero dei crediti di cui all', comma 1, affidando la riscossione delle somme richieste, in deroga alle disposizioni in materia di iscrizione a ruolo, in carico all'agente della riscossione, anche ai fini dell'esecuzione forzata, con le modalità determinate con provvedimento del direttore generale delle finanze e dei direttori delle Agenzie delle entrate e delle dogane e dei monopoli di concerto con il Ragioniere generale dello Stato. 4. Se il titolo uniforme riguarda crediti diversi, rientranti nella competenza di uffici di collegamento diversi, si procede alla riscossione delle somme richieste mediante un unico affidamento all'agente della riscossione per il tramite di un solo ufficio di collegamento, secondo quanto stabilito dal provvedimento di cui al comma 3. Con il medesimo provvedimento è individuato il suddetto ufficio di collegamento. 5. L'agente della riscossione, con raccomandata semplice spedita all'indirizzo indicato dall'ufficio di collegamento competente, informa il debitore di aver preso in carico le somme per la riscossione. Tale comunicazione contiene in allegato il titolo uniforme. 6. In forza del titolo uniforme e senza la preventiva notifica della cartella di pagamento o di altra intimazione, l'agente della riscossione procede, in qualsiasi momento, a espropriazione forzata con i poteri, le facoltà e le modalità previste dalle disposizioni che disciplinano la riscossione a mezzo ruolo. Sulla base dello stesso titolo, pu essere iscritta l'ipoteca di cui all'. 7. Ai fini di cui al comma 6, l'esibizione dell'estratto del titolo uniforme, come trasmesso all'agente della riscossione, con le modalità determinate con il provvedimento di cui al comma 3, tiene luogo, a tutti gli effetti, dell'esibizione dell'atto stesso in tutti i casi in cui l'agente della riscossione ne attesti la provenienza. 8. All'agente della riscossione spetta il rimborso dei costi fissi, interamente a carico del debitore, e il rimborso delle spese relative alle procedure esecutive, previsti dall'. 9. Ai fini della procedura di riscossione stabilita dal presente articolo, i riferimenti contenuti in norme vigenti al ruolo e alla cartella di pagamento si intendono effettuati al titolo uniforme e i riferimenti alle somme iscritte a ruolo si intendono effettuati alle somme affidate agli agenti della riscossione secondo le previsioni del presente articolo. Per quanto non è regolato dal presente articolo si applicano le disposizioni contenute nella parte I, titoli IV, V e VI e nella parte II, titolo I. 10. Nel caso in cui viene richiesto il recupero di crediti relativi a tributi che non sono riscossi nel territorio nazionale si applicano le disposizioni riguardanti le imposte sui redditi e il recupero è affidato all'Agenzia delle entrate. 11. Alle somme oggetto di recupero si applicano gli interessi di mora previsti dall' a partire dalla data di ricevimento della domanda di recupero. 12. Per il pagamento delle somme dovute possono essere accordate al debitore dilazioni o rateazioni nei limiti e alle condizioni previste dalle vigenti disposizioni nazionali. Gli uffici di collegamento informano l'autorità richiedente della concessione delle predette dilazioni o rateazioni. 13. I crediti di cui all', comma 1, non godono del grado di prelazione di crediti analoghi sorti nel territorio nazionale, salvo diverso accordo con gli altri Stati membri. 14. Le somme riscosse a titolo di interessi di mora o a titolo di interessi per le dilazioni o le rateazioni accordate vanno rimesse all'autorità richiedente.
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