Allegato›Titolo VII
Art. 201
Modifica o ritiro della domanda di assistenza al recupero (articolo 10 decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 149)
In vigore dal 27 mar 2025
Modifica o ritiro della domanda di assistenza al recupero
( decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 149)
1. Qualora si verifichi la necessità, su segnalazione degli uffici e degli organi nazionali competenti, di modificare o di ritirare una domanda di recupero già presentata, gli uffici di collegamento ne danno immediata comunicazione all'autorità adita, precisando i motivi della modifica o del ritiro.
2. Se la modifica della domanda è dovuta a una decisione emessa dall'organo competente a seguito del ricorso a esso presentato dal soggetto interessato ai sensi dell', comma 1, gli uffici di collegamento trasmettono all'autorità adita la suddetta decisione insieme a un nuovo titolo uniforme. Qualora la modifica comporti un aumento dell'importo del credito, gli uffici di collegamento inoltrano all'autorità adita anche una nuova richiesta.
3. Gli uffici di collegamento che vengono informati dall'autorità adita di una modifica della domanda iniziale di assistenza che comporta una riduzione dell'importo del credito, procedono, anche tramite le proprie strutture territoriali, sulla base del nuovo titolo uniforme, incaricando l'agente della riscossione a proseguire l'azione avviata per il recupero limitatamente all'importo residuo. A tal fine si applicano le disposizioni dell'. Se la modifica della domanda iniziale di assistenza comporta un aumento dell'importo del credito, gli uffici di collegamento, anche tramite le proprie strutture territoriali, procedono sulla base del nuovo titolo uniforme alla riscossione dell'ulteriore importo. A tale fine affidano il carico all'agente della riscossione sulla base del nuovo titolo. Si applicano le disposizioni di cui agli .
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