AllegatoTitolo VII

Art. 206

Segreto d'ufficio e uso delle informazioni (articolo 15 decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 149)

In vigore dal 27 mar 2025
Segreto d'ufficio e uso delle informazioni ( decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 149) 1. Le informazioni trasmesse in qualsiasi forma dagli altri Stati membri ai sensi del presente titolo sono coperte dal segreto d'ufficio e godono della protezione accordata alle informazioni di analoga natura dalla legislazione interna. Tali informazioni sono utilizzate ai fini dell'applicazione di misure esecutive o cautelari relative ai crediti previsti dall', comma 1, nonché per l'accertamento e il recupero dei contributi previdenziali obbligatori. 2. Le persone debitamente accreditate dall'autorità di accreditamento in materia di sicurezza della Commissione europea possono accedere alle suddette informazioni solo nella misura in cui ci sia necessario per l'assistenza, la manutenzione e lo sviluppo della rete CCN. 3. L'autorità competente nazionale autorizza l'utilizzazione delle informazioni trasmesse a un altro Stato membro per uno scopo diverso da quelli indicati nel comma 1 nei casi in cui sia prevista nell'ordinamento interno un'analoga utilizzazione. 4. Qualora l'autorità richiedente o l'autorità adita ritengano che le informazioni ottenute ai sensi del presente titolo possano essere utili ai fini di cui al comma 1 a un terzo Stato membro, in tale caso le stesse possono trasmetterle a detto terzo Stato membro, purchè la trasmissione sia conforme alle norme e procedure previste dal presente titolo. Esse informano lo Stato membro di origine delle informazioni dell'intenzione di condividere le suddette informazioni con un terzo Stato membro. Lo Stato membro di origine delle informazioni puopporsi a tale condivisione entro dieci giorni lavorativi dalla data in cui ha ricevuto la comunicazione dallo Stato membro che desidera condividere le informazioni. 5. Nei casi di trasmissione delle informazioni a un terzo Stato membro ai sensi del comma 4, l'autorizzazione per l'utilizzo delle informazioni per uno scopo diverso da quelli previsti dal comma 1 puessere concessa solo dallo Stato membro di origine delle informazioni. 6. Le informazioni ricevute in qualsiasi forma ai sensi del presente titolo possono essere utilizzate dalle Autorità amministrative o giudiziarie nazionali nello stesso modo in cui sono utilizzate le informazioni analoghe acquisite nell'ambito dell'ordinamento interno.
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