Allegato›Parte II›Capo I
Art. 211
Discarico automatico o anticipato (articolo 3 decreto legislativo 29 luglio 2024, n. 110)
In vigore dal 28 mar 2026
Discarico automatico o anticipato
( decreto legislativo 29 luglio 2024, n. 110)
1. Le quote affidate all'Agenzia delle entrate-Riscossione a decorrere dal 1° gennaio 2025 e non riscosse entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di affidamento sono automaticamente discaricate secondo quanto stabilito con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.
2. In ogni caso, l'Agenzia delle entrate-Riscossione putrasmettere in qualsiasi momento all'ente titolare del credito, telematicamente e con le modalità stabilite dal decreto di cui al comma 1, la comunicazione di discarico anticipato delle quote che le sono state affidate dal 1° gennaio 2025 e per le quali la stessa ha rilevato:
a) la chiusura del fallimento o della liquidazione giudiziale;
b) mediante accesso effettuato, prima del discarico, ai sensi
dell', comma 2, l'assenza di beni del debitore suscettibili di poter essere aggrediti;
c) la mancanza di nuovi beni rispetto a quelli con riferimento ai quali, nel biennio precedente, le attività di recupero sono state esaurite con esito parzialmente o totalmente infruttuoso.
3. Gli enti creditori possono chiedere all'agente della riscossione la riconsegna anticipata dei carichi a esso affidati e non ancora riscossi, a eccezione di quelli per i quali sono in corso procedure esecutive o di quelli che rientrano nelle fattispecie di cui all', comma 1. Modalità e termini della richiesta sono stabiliti con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, adottato previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all' del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. La facoltà di cui al primo periodo è esercitata:
a) dopo il ventiquattresimo mese successivo a quello della presa in
carico, quanto ai carichi già affidati alla data dell'8 agosto 2024;
b) tra il ventiquattresimo e il trentesimo mese successivo a quello
della presa in carico, quanto ai carichi affidati successivamente alla data dell'8 agosto 2024.
3-bis. Per i soli carichi di cui al comma 3, lettera b), relativamente ai quali è decorso il termine di ventiquattro mesi dalla presa in carico, la richiesta di riconsegna anticipata è effettuata entro sei mesi dalla data di pubblicazione del decreto di cui al richiamato comma 3.
4. A seguito del discarico o dell'esercizio della facoltà prevista dal comma 3, gli enti creditori possono chiedere all'agente della riscossione la documentazione disponibile, relativa all'attività di riscossione svolta, se necessaria per l'esercizio del diritto di credito. Con uno o pidecreti del Ministero dell'economia e delle finanze, adottati previa intesa in sede di Conferenza unificata, di cui all' del citato decreto legislativo n. 281 del 1997, sono definiti i termini di presentazione ed evasione, in via telematica, di tali richieste, anche in relazione al numero di carichi interessati, nonché le specifiche tipologie di atti e documenti da fornire; relativamente ai carichi di cui al comma 3, lettera a), tali decreti sono adottati tenendo anche conto dell'analisi effettuata dalla commissione costituita ai sensi dell', comma 1.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2025-03-24;33#art-a-211