Allegato›Parte II›Capo I
Art. 215
Disposizioni relative al magazzino in carico all'Agenzia delle entrate-riscossione (articolo 7 decreto legislativo 29 luglio 2024, n. 110)
In vigore dal 27 mar 2025
Disposizioni relative al magazzino in carico all'Agenzia delle entrate-riscossione
( decreto legislativo 29 luglio 2024, n. 110)
1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è costituita una commissione composta da un presidente di sezione della Corte dei conti, anche a riposo, che la presiede, e un rappresentante, rispettivamente, del Dipartimento delle finanze e del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato del predetto Ministero, nonché un rappresentante delle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano e un rappresentante degli enti locali designati dalla Conferenza unificata di cui all' del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
2. La commissione, con il supporto istruttorio dell'Agenzia delle entrate, procede all'analisi del magazzino in carico all'Agenzia delle entrate-Riscossione e, sentiti altresì gli enti previdenziali che hanno affidato carichi agli agenti della riscossione e acquisita l'intesa con la Conferenza unificata, di cui all' del citato decreto legislativo n. 281 del 1997, relaziona conseguentemente al Ministro dell'economia e delle finanze, proponendogli le possibili soluzioni, da attuare con successivi provvedimenti legislativi, per conseguire il discarico di tutto o parte del predetto magazzino, in coerenza con le regole per il discarico valevoli per il futuro, entro il:
a) 31 dicembre 2025, per i carichi affidati dal 2000 al 2010;
b) 31 dicembre 2027, per i carichi affidati dal 2011 al 2017;
c) 31 dicembre 2031, per i carichi affidati dal 2018 al 2024.
3. Ai componenti della commissione prevista dal presente articolo non spettano compensi, gettoni di presenza ovvero altri emolumenti, comunque denominati, neppure nella forma del rimborso spese.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2025-03-24;33#art-a-215