Allegato›Parte II›Capo I
Art. 214
Verifiche, controlli e responsabilità dell'agente della riscossione (articolo 6 decreto legislativo 29 luglio 2024, n. 110)
In vigore dal 27 mar 2025
1. Il Ministero dell'economia e delle finanze, anche avvalendosi della Agenzia delle entrate, verifica la conformità dell'azione di recupero dei crediti affidati all'Agenzia delle entrate-Riscossione a quanto previsto nella pianificazione annuale di cui all', nell'ambito della verifica dei risultati di gestione prevista dalla convenzione di cui all' del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
2. L'ente creditore effettua il controllo di conformità dell'azione di recupero dei crediti di cui al comma 1:
a) rispetto agli adempimenti di cui all', comma 1, lettere a), b) e d), per le quote affidate a decorrere dal 1° gennaio 2025;
b) rispetto agli adempimenti di cui all', comma 1, lettere b) e d), posti in essere a decorrere dall'8 agosto 2024, per le quote affidate fino al 31 dicembre 2024. Relativamente alle stesse quote e alle responsabilità derivanti dai tentativi di riscossione effettuati fino a tale ultima data trovano applicazione le disposizioni di cui all', comma 529, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
3. Per le finalità di cui al comma 2, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza unificata, di cui all' del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti i criteri di individuazione delle quote automaticamente discaricate da sottoporre a controllo, nonché le modalità, anche solo telematiche, di effettuazione del controllo, fermo restando che:
a) per i crediti tributari erariali, le quote sottoposte a controllo sono comprese in una percentuale tra il 2 e il 6 per cento di quelle oggetto di discarico nell'anno di riferimento del controllo;
b) per i restanti crediti, la percentuale di cui alla lettera a) è contenuta nella misura massima del 5 per cento di quelle oggetto di discarico nell'anno di riferimento del controllo.
4. L'attività di controllo inizia con la notificazione da parte dell'ente creditore all'Agenzia delle entrate-Riscossione della comunicazione di avvio del procedimento. In tale occasione, l'ente creditore pualtresì chiedere la trasmissione, entro centoventi giorni, della documentazione, analogica o digitale, relativa alle quote da sottoporre al controllo.
5. In caso di mancato rispetto dell', comma 1, lettera d), l'ente assegna all'agente della riscossione un termine non inferiore a tre mesi per la trasmissione dei flussi informativi omessi.
6. Nei casi in cui, per le quote affidate a decorrere dal 1° gennaio 2025, dal mancato rispetto delle previsioni dell', comma 1, lettere a) e b), sia derivata la decadenza o la prescrizione del diritto di credito, oppure, per le quote affidate fino al 31 dicembre 2024, dal mancato rispetto delle previsioni dell', comma 1, lettera b), relativamente agli adempimenti posti in essere a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sia derivata la prescrizione dello stesso diritto, l'ente notifica, a pena di decadenza, apposito atto di contestazione all'agente della riscossione entro centottanta giorni decorrenti:
a) dalla comunicazione di avvio del procedimento;
b) ovvero, qualora sia richiesta la documentazione, dalla trasmissione della stessa o dall'inutile decorso del termine di centoventi giorni dalla richiesta.
7. L'atto di contestazione deve contenere, a pena di nullità, l'esposizione analitica delle circostanze previste dal comma 6.
L'agente della riscossione puprodurre osservazioni entro novanta giorni dalla notificazione dell'atto di contestazione.
8. L'ente, a pena di decadenza, entro sessanta giorni, notifica all'agente della riscossione un provvedimento a carattere definitivo di accoglimento, ovvero di rigetto delle predette osservazioni.
9. Nel termine di novanta giorni dalla notificazione del provvedimento definitivo di rigetto di cui al comma 8, l'agente della riscossione pudefinire la controversia mediante pagamento, con le modalità stabilite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di una somma pari a un ottavo dell'importo del carico affidato, con aggiunta degli interessi legali decorrenti dal termine ultimo per la notificazione della cartella o degli altri atti di recupero coattivo, ovvero, se non procede alla definizione agevolata, puricorrere alla Corte dei conti. Decorso tale termine, in mancanza di definizione agevolata o di ricorso, la somma dovuta dall'agente della riscossione è pari a un terzo dell'importo del carico affidato, con aggiunta dei predetti interessi legali.
10. Le omissioni, le irregolarità e i vizi verificatisi nello svolgimento dell'attività di riscossione non comportano l'avvio di giudizi di responsabilità previsti dal codice della giustizia contabile, di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, salvo che in presenza di dolo e con l'eccezione, altresì, dei casi in cui dal mancato rispetto, per colpa grave, delle previsioni:
a) dell', comma 1, lettere a) e b), sia derivata la decadenza o la prescrizione del diritto di credito, per le quote affidate a decorrere dal 1° gennaio 2025;
b) dell', comma 1, lettera b), sia derivata, relativamente agli adempimenti posti in essere a decorrere dalla data dell'8 agosto 2024, la prescrizione del diritto di credito, per le quote affidate fino al 31 dicembre 2024.
11. Le disposizioni del comma 10 si applicano anche nei casi di riaffidamento ai sensi dell', commi 1, lettera c), e 5.
12. Le disposizioni sulla definizione agevolata di cui al comma 9 non si applicano alle quote riguardanti le risorse proprie tradizionali di cui all', paragrafo 1, lettera a), della decisione (UE, Euratom) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, e alle somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell' del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015.
In caso di mancato ricorso alla Corte dei conti, la somma dovuta dall'agente della riscossione è pari all'importo del carico affidato, con aggiunta degli interessi di cui al predetto comma 9.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2025-03-24;33#art-a-214