AllegatoParte IICapo I

Art. 210

Pianificazione annuale dell'attività di riscossione (articolo 1 decreto legislativo 29 luglio 2024, n. 110)

In vigore dal 27 mar 2025
Pianificazione annuale dell'attività di riscossione ( decreto legislativo 29 luglio 2024, n. 110) 1. L'Agenzia delle entrate-Riscossione svolge le attività di riscossione, che le sono affidate dagli enti titolari del credito, secondo procedure, effettuabili anche con logiche di raggruppamento dei crediti per codice fiscale, pianificate annualmente con la convenzione stipulata tra il Ministro dell'economia e delle finanze e l'Agenzia delle entrate, ai sensi dell' del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Dalla data di entrata in vigore delle norme di revisione, anche organizzativa, del sistema di riscossione delle entrate delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali, in attuazione degli , comma 1, lettera b) e 14, comma 1, lettera f), numero 2), della legge 9 agosto 2023, n. 111, la predetta pianificazione è adottata sentita la Conferenza unificata. 2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
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