Allegato›Titolo VII
Art. 207
Spese (articolo 16 decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 149)
In vigore dal 27 mar 2025
Spese
( decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 149)
1. L'agente della riscossione recupera i crediti dal debitore e trattiene ogni spesa connessa con la procedura di recupero in conformità delle disposizioni vigenti nell'ordinamento interno.
2. Qualora il recupero dei crediti presenti una difficoltà particolare o l'importo delle spese sia molto elevato o l'operazione rientri nell'ambito della lotta contro le organizzazioni criminali, l'autorità richiedente e l'autorità adita possono convenire, caso per caso, modalità specifiche di rimborso. A tal fine, gli uffici di collegamento procedono ad apposite intese con l'autorità richiedente.
3. Lo Stato membro in cui ha sede l'autorità richiedente resta responsabile, nei confronti dello Stato membro in cui ha sede l'autorità adita, delle spese e delle perdite conseguenti ad azioni riconosciute infondate, quanto all'esistenza del credito o alla validità del titolo emesso dall'autorità richiedente. Il direttore generale delle finanze, su indicazione dell'ufficio di collegamento interessato, rappresenta il caso alle autorità competenti dell'altro Stato membro e chiede il rimborso delle spese sostenute, documentando la richiesta.
Storico versioni
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